L’Informativa breve è il messaggio che ogni sito deve mostrare al navigatore al suo accesso e che lo informa circa l’uso dei cookie di profilazione e/o dei cookie di terze parti e gli permette di decidere se farli installare o meno sul proprio dispositivo.
- 1. Cos’è l’Informativa Breve sui Cookie
- 2. La normativa sull’Informativa Breve sui Cookie
- 3. Quali cookie si possono installare prima di mostrare l’Informativa Breve
- 4. Quando si deve mostrare l’Informativa Breve sui Cookie
- 5. Ogni quanto tempo si può mostrare l’Informativa Breve
- 6. Forma dell’Informativa Breve sui Cookie: cookie banner
- 7. Il contenuto dell’Informativa Breve sui Cookie
- 8. Come memorizzare le scelte del navigatore
- 9. Le sanzioni previste
Cos’è l’Informativa Breve sui Cookie
Il regolamento per l'”Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (“Cookie Law” o “Legge sui Cookie”) è abbastanza chiaro in merito allo scopo dell’Informativa Breve: deve mettere il navigatore a conoscenza del fatto che verranno installati cookie sul suo dispositivo e deve permettergli di decidere se, e eventualmente di quali, permettere l’installazione.
L’Informativa Breve sui Cookie deve:
- Spiegare al navigatore che il sito usa cookie di terze parti e/o di profilazione;
- Contenere un link all’Informativa Estesa sui Cookie;
- Spiegare che, in caso di prosecuzione della navigazione, i cookie tecnici (non quelli di profilazione!) saranno considerati automaticamente accettati;
- Ricordare che dall’Informativa Estesa sui Cookie è possibile gestire in modo granulare i singoli cookie o gruppi omogenei di essi.
La normativa sull’Informativa Breve sui Cookie
La normativa sull’Informativa Breve sui Cookie è contenuta, in:
- Regolamento Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – n.229 dell’8 maggio 2014 [3118884] (provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014);
- Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876] (provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021)
Per concetti e principi più generici come quelli di “consenso”, “Privacy by design” e “Privacy by default”, la normativa si rinviene in:
- Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD (General Data Protection Regulation – GDPR, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016);
Tutti insieme questi provvedimenti costituiscono l’attuale normativa sui cookie.
Quali cookie si possono installare prima di mostrare l’Informativa Breve
Prima che l’Informativa Breve sia stata mostrata al navigatore e, quindi, prima di ottenere il suo consenso, possono essere installati solo i cookie tecnici, sia di prima che di terza parte.
NON possono essere installati, invece, né gli altri cookie di terze parti (che, quindi, non siano tecnici) né i cookie di profilazione, in ottemperanza al Principio dell’opt-in (cioè, prima si acquisisce il consenso e solo successivamente si tratta il dato personale – e i cookie sono uno strumento per trattare dati personali).
I cookie di analisi di terza parte, invece, possono essere installati anche se al navigatore non è stata mostrata ancora l’Informativa Breve ma, essendo cookie di terza parte, l’Informativa Breve va mostrata comunque.
Quindi, si possono installare anche prima di aver ottenuto il consenso i cookie:
- Tecnici di prima parte;
- Tecnici di terza parte.
Non si possono installare prima di aver ottenuto il consenso:
- I cookie diversi da quelli tecnici (quindi quelli di profilazione), sia di prima che di terza parte.
Quando si deve mostrare l’Informativa Breve sui Cookie
L’Informativa Breve sui Cookie va mostrata solo quando si usino cookie di profilazione e/o cookie di terze parti, anche qualora questi ultimi siano tecnici.
La Legge sui Cookie specifica che l’Informativa Breve va mostrata:
Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando contenente le seguenti indicazioni:
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 [3118884], 4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.
Quindi, l’Informativa Breve va mostrata se i cookie sono:
- Di profilazione di prima parte;
- Di profilazione di terza parte;
- Tecnici di terza parte.
Ogni quanto tempo si può mostrare l’Informativa Breve
Le linee guida sui cookie del 2021 indicano esplicitamente e per due volte un intervallo minimo di 6 mesi che deve trascorrere prima di poter mostrare nuovamente al navigatore l’Informativa Breve sui Cookie.
Il Garante prende atto che un escamotage per ottenere il consenso all’uso dei cookie è riproporre l’Informativa Breve a ogni accesso successivo del navigatore:
[…] problematica della spesso ridondante ed invasiva riproposizione, da parte dei gestori dei siti web, del meccanismo basato sulla presentazione del banner ad ogni nuovo accesso dell’utente al medesimo sito anche quando quest’ultimo abbia liberamente scelto. Una implementazione che, se da un lato compromette la fluidità della user experience, non trova ragione negli obblighi di legge ed ha contribuito sin qui ad una probabile sottovalutazione del valore del contenuto con esso proposto.
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876], 6.2 La reiterazione della richiesta di consenso in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso
Tale riproposizione è evidentemente percepita come un fastidio da parte del navigatore che, alla fine, potrebbe essere portato ad accettare i cookie “per sfinimento”, conferendo, così, un consenso che nei fatti non risulta essere libero. La libertà è requisito sostanziale di un consenso che possa dirsi validamente ottenuto.
L’eccessiva riproposizione del banner ai fini dell’acquisizione del consenso, laddove l’utente l’abbia in precedenza negato, appare suscettibile di lederne la libertà inducendolo a prestarlo pur di proseguire nella navigazione libero dalla comparsa del banner contenente l’informativa breve e la richiesta di prestazione del consenso.
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876], 6.2 La reiterazione della richiesta di consenso in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso
Il Garante, alla luce di queste considerazione, stabilisce un un tempo minimo di 6 mesi prima che l’Informativa Breve possa essere riproposta:
[…] nel caso in cui l’utente mantenga le impostazioni di default e dunque non acconsenta all’impiego di cookie o altri strumenti di tracciamento, così come nel caso in cui abbia acconsentito solo all’impiego di alcuni cookie o altri strumenti di tracciamento, tale scelta dovrà essere debitamente registrata e la prestazione del consenso non più nuovamente sollecitata se non quando ricorra uno dei seguenti casi:
– […]
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876], 6.2 La reiterazione della richiesta di consenso in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso
– quando sia impossibile, per il gestore del sito web, avere contezza del fatto che un cookie sia stato già in precedenza memorizzato sul dispositivo […];
– quando siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente presentazione del banner.
Per poter rispettare tale intervallo di 6 mesi è ovviamente necessario che il navigatore abbia espresso la propria preferenza in merito ai cookie: in mancanza di decisione, infatti, manca la possibilità tecnica di sapere se su quel particolare dispositivo i cookie siano stati accettati o meno.
Inoltre è possibile che il navigatore abbia cancellato manualmente i cookie dal proprio dispositivo e questo rende impossibile per il sito riconoscere la decisione presa in precedenza su quello stesso dispositivo (la decisione, infatti, è memorizzata essa stessa in un cookie tecnico).
Tale intervallo di 6 mesi è ribadito anche successivamente:
[…] esprimendo la volontà dell’interessato di non prestare il proprio consenso all’utilizzo di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici, impedirebbe al sito la reiterazione della presentazione del banner in occasione di successivi accessi dell’utente […] comunque, per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi.
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876], 7. La privacy by design e by default in relazione ai cookie ed agli altri strumenti di tracciamento, 7.1 Il meccanismo di acquisizione del consenso
Il Garante specifica, a scanso di equivoci e interpretazioni soggettive, che le scelte operate successivamente dal navigatore prevalgono sempre su quelle operate in precedenza:
Resta, peraltro, inteso che in ogni ipotesi di riproposizione del banner contenente l’informativa breve e le opzioni di scelta dell’utente, così come laddove l’utente modifichi le scelte originariamente compiute in conformità al periodo precedente, le scelte negoziali compiute in occasione degli accessi successivi dovranno sovrascrivere e superare le precedenti ed essere, dunque, considerate come modifica delle precedenti opzioni anche in questo caso, indifferentemente, in termini di prestazione di un consenso originariamente negato o di revoca di un consenso precedentemente prestato.
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876], 7. La privacy by design e by default in relazione ai cookie ed agli altri strumenti di tracciamento, 7.1 Il meccanismo di acquisizione del consenso
Questo significa, per esempio, che se successivamente il navigatore accetta i cookie statistici ma deseleziona i cookie per il marketing, non si potrà registrare solo che ha accettato i nuovi cookie, ma si dovranno anche disabilitare i cookie marketing.
Una precisazione forse ovvia, ma che tuttavia trova la propria ragione nelle interpretazioni talvolta eccessivamente artificiose di chi ha tutto l’interesse a raccogliere quanti più dati è possibile sui navigatori.
Eccezioni alla regola generale
L’unico caso in cui si può derogare alla regola che prevede un intervallo minimo di 6 mesi tra due proposizioni dell’Informativa Breve è dato dalla circostanza che siano cambiate le condizioni del trattamento.
Questo può capitare, per esempio, quando:
- Il sito cominci ad installare nuovi cookie;
- Ci siano state modifiche alle configurazioni tecniche del sito;
- Siano cambiate le politiche circa i dati raccolti e trattati con i cookie installati;
- Siano cambiati i soggetti titolari del trattamento a mezzo cookie.
In questi casi c’è un vero e proprio obbligo, in capo all’Editore, di riproporre l’Informativa, specie se la modifica ha interessato Cookie di Profilazione, specie se ne sono stati aggiunti di nuovi. Nel caso in cui si sia proceduto a rimuoverne alcuni, si può anche fare a meno di riproporre l’Informativa Breve.
Questo è quanto scrive in merito il Garante:
[…] quando mutino significativamente una o più condizioni del trattamento e dunque il banner assolva anche ad una specifica e necessaria finalità informativa proprio in ordine alle modifiche intervenute, come nel caso in cui mutino le “terze parti” […]
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876], 6.2 La reiterazione della richiesta di consenso in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso
Forma dell’Informativa Breve sui Cookie: cookie banner
Sia il provvedimento del 2014 che quello successivo del 2021 parlano ampiamente dell’informativa breve.
Nel provvedimento del 2014 il Garante per la Protezione dei Dati Personali scrive che l’Informativa Breve deve
[…] presentare dimensioni sufficienti a ospitare l’informativa, seppur breve, deve essere parte integrante dell’azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso dell’utente.
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 [3118884], 4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.
In quel provvedimento, il Garante suggeriva l’uso di quello che veniva definito Cookie Banner.
Nel corso del tempo, la forma concreta dei Cookie Banner è andata cambiando e oggi se ne ritrovano molte forme.
È possibile individuarne essenzialmente tre:
- Cookie Wall (che è la versione proposta dal Garante nel provvedimento del 2014);
- Cookie Stripe;
- Cookie Box.
Indipendentemente dalla forma che assume, un Cookie Banner deve rispettare requisiti tecnico-informatici specifici e garantire una raccolta del consenso “libera, specifica, informata e inequivocabile” (GDPR).
Non è ammesso l’uso dello scrolling come indice di conferimento del consenso.
Leggi il lemma Cookie Banner per approfondirne tutti gli aspetti, le regole e i requisiti e, soprattutto, le caratteristiche che deve possedere un consenso affinché possa ritenersi legittimamente prestato.
Il contenuto dell’Informativa Breve sui Cookie
Il contenuto da mostrare nell’Informativa Breve sui Cookie è indicato nel provvedimento del 2014, al paragrafo “4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.”, e nel provvedimento del 2021, al paragrafo “7.1 Il meccanismo di acquisizione del consenso”.
Leggendo in modo combinato i due provvedimenti si ottiene l’elenco completo dei contenuti che l’Informativa Breve deve contenere.
Alcuni elementi afferiscono agli aspetti più strettamente tecnico-informatici mentre altri riguardano le informazioni vere e proprie da fornire al navigatore:
- Informazioni sui cookie e il loro scopo;
- Un link all’ Informativa Estesa (cookie policy);
- L’indicazione che dall’Informativa Estesa è possibile negare o revocare il consenso all’uso dei cookies;
- Un link per accedere direttamente alla gestione dei cookie (anche all’interno della stessa Informativa Breve);
- Un “comando” per accettare tutti i cookie e l’impiego di altri strumenti di tracciamento;
- Una “X” per chiudere l’Informativa Breve.
Informazioni sui tipi di cookie e il loro scopo
Già il provvedimento del 2014 indicava tra le informazioni essenziali da includere nell’Informativa Breve quelle circa i tipi di cookie installati e gli scopi per i quali si intendeva installarli:
a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete;
b) che il sito consente anche l’invio di cookie “terze parti” (laddove ciò ovviamente accada);
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 [3118884], 4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.
Da notare che il provvedimento del 2014 fa diretto riferimento solo ai cookie di profilazione e a quelli di terza parte, con ciò lasciando intendere che l’Informativa Breve non va mostrata nel caso in cui si dovessero installare solo cookie tecnici di prima parte.
Il provvedimento del 2021 è molto più chiaro e completo nella descrizione delle informazioni da fornire necessariamente nell’Informativa Breve:
[…] una informativa minima relativa al fatto che il sito utilizza – se così è ovviamente – cookie o altri strumenti tecnici e potrà, esclusivamente previa acquisizione del consenso dell’utente da prestarsi con modalità da indicarsi nella medesima informativa breve (cfr. punto iv che segue), utilizzare anche cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento al fine di inviare messaggi pubblicitari ovvero di modulare la fornitura del servizio in modo personalizzato al di là di quanto strettamente necessario alla sua erogazione, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente stesso nell’ambito dell’utilizzo delle funzionalità e della navigazione in rete e/o allo scopo di effettuare analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori di siti web;
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876], 7. La privacy by design e by default in relazione ai cookie ed agli altri strumenti di tracciamento, 7.1 Il meccanismo di acquisizione del consenso
Il provvedimento del 2021 parla esplicitamente di “altri strumenti tecnici”, rendendo, così, ancora più chiara l’equiparazione tra i cookie e qualsiasi altro strumento tecnico-informatico idoneo a tracciare i navigatori per scopi profilanti.
Link all’Informativa Estesa
Il provvedimento del 2014 prevede che si inserisca nell’Informativa Breve un link all’Informativa Estesa e che si spieghi esplicitamente al navigatore che da quella potrà:
- Ottenere maggiori informazioni circa i cookie tecnici e di analisi usati dal sito;
- Scegliere in modo analitico quali cookie accettare e quali rifiutare.
Questo è quanto la normativa impone che l’Informativa Breve debba contenere:
c) il link all’informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull’uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;
d) l’indicazione che alla pagina dell’informativa estesa è possibile negare il consenso all’installazione di qualunque cookie;
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 [3118884], 4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.
Il provvedimento del 2021 ribadisce lo stesso obbligo contenutistico, indicando chiaramente che l’Informativa Breve deve contenere anche un link alla privacy policy o all’Informativa Estesa:
il link alla privacy policy, ovvero ad una informativa estesa posizionata in un second layer – che sia accessibile con un solo click anche tramite un ulteriore link posizionato nel footer di qualsiasi pagina del dominio cui l’utente accede – ove vengano fornite in maniera chiara e completa almeno tutte le indicazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento, anche con riguardo ai predetti cookie o altri strumenti tecnici (cfr., al riguardo, il successivo paragrafo 8); 2021
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876], 7. La privacy by design e by default in relazione ai cookie ed agli altri strumenti di tracciamento, 7.1 Il meccanismo di acquisizione del consenso
Da notare che la normativa del 2021 richiede che anche la stessa Informativa Estesa contenga le indicazioni richieste dagli articoli 12 (Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato) e 13 (Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato) del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR o RGPD), esattamente come se fosse una privacy policy.
Contemporaneamente, però, ammette anche che la stessa Informativa Estesa, o anche la privacy policy, possa essere predisposta su più livelli gerarchici (cioè, pagine e sotto-pagine): non è, quindi, necessario scrivere un’unica lunghissima pagina ma è possibile creare una vera e propria “area” (per usare le parole del provvedimento del 2021) che contenga varie pagine, ognuna dedicata ad aspetti particolari o servizi particolari.
Questo rende certamente anche la ricerca di informazioni e la lettura delle stesse più semplice per i navigatori.
Questa impostazione è, tra l’altro, prassi ormai consolidata.
Link per accedere alla gestione granulare dei cookie
La normativa del 2021, slega la gestione granulare dei cookie dall’Informativa Estesa.
Se nella normativa del 2014, infatti, la gestione granulare doveva essere predisposta direttamente nell’Informativa Estesa, nella normativa del 2021 troviamo la menzione di due link differenti: uno per gestire i cookie, anche direttamente nell’Informativa Breve, e uno per raggiungere l’Informativa Estesa.
Quanto al link per gestire i singoli cookie o gruppi omogenei di essi, la normativa del 2021, parla genericamente di “area” e non più solo di Informativa Estesa.
Questo cambio di parole ammette la possibilità che il link nell’Informativa Breve permetta di aprire la gestione dei cookie anche nella stessa Informativa Breve, prassi, tra l’altro, già ben consolidata:
il link ad una ulteriore area dedicata nella quale sia possibile selezionare, in modo analitico, soltanto le funzionalità, i soggetti cd. terze parti – il cui elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato, siano essi raggiungibili tramite specifici link ovvero anche per il tramite del link al sito web di un soggetto intermediario che li rappresenti – ed i cookie, anche eventualmente raggruppati per categorie omogenee, al cui utilizzo l’utente scelga di acconsentire.
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876], 7. La privacy by design e by default in relazione ai cookie ed agli altri strumenti di tracciamento, 7.1 Il meccanismo di acquisizione del consenso
Pulsanti negoziali
Questo è un aspetto tecnico-informatico previsto dal provvedimento del 2021.
Nel provvedimento del 2014, il Garante parlava di una generica indicazione circa l’accettazione dei cookie conseguente alla prosecuzione della navigazione:
e) l’indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookie.
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 [3118884], 4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.
La lettera e) deve ritenersi abrogata, o comunque non applicabile, poiché questo meccanismo di acquisizione del consenso sicuramente non riflette gli aggiornamenti portati dal GDPR che richiedono che il consenso sia specifico e inequivocabile. Valgono, per il meccanismo descritto dalla lettera e), le stesse considerazioni fatte dal Garante in merito allo scrolling e alla sua illegittimità.
E, infatti, la normativa del 2021, modifica radicalmente la descrizione dei pulsanti di accettazione e rifiuto, parlando esplicitamente di un “comando” che deve essere presente nell’Informativa Breve e che permetta al navigatore di “esprimere il proprio consenso”:
un comando attraverso il quale sia possibile esprimere il proprio consenso accettando il posizionamento di tutti i cookie o l’impiego di eventuali altri strumenti di tracciamento;
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876], 7. La privacy by design e by default in relazione ai cookie ed agli altri strumenti di tracciamento, 7.1 Il meccanismo di acquisizione del consenso
I pulsanti da inserire nell’Informativa Breve devono anche rispettare specifici requisiti tecnico-informatici dettati dal provvedimento del 2021. Per approfondirli, leggi il lemma Cookie Banner, Colori, formattazioni e pulsanti.
La “X” di chiusura del Cookie Banner
Anche questo è un aspetto tecnico-informatico previsto dal provvedimento del 2021.
[…] l’avvertenza che la chiusura del banner mediante selezione dell’apposito comando contraddistinto dalla X posta al suo interno, in alto a destra, comporta il permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici;
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 [9677876], 7. La privacy by design e by default in relazione ai cookie ed agli altri strumenti di tracciamento, 7.1 Il meccanismo di acquisizione del consenso
Per approfondire tutti gli aspetti legati alla presenza della “x” di chiusura, leggi il lemma Cookie Banner, La “X” di chiusura.
Da notare che anche in questo caso il Garante ribadisce il rispetto del principio della Privacy by default: se il navigatore clicca la “X”, allora non possiamo installare i cookie diversi da quelli tecnici.
Come memorizzare le scelte del navigatore
La Legge sui Cookie espressamente suggerisce di memorizzare in un cookie la scelta del navigatore.
In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell’avvenuta prestazione del consenso dell’utente sia tenuta traccia da parte dell’editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).
La presenza di tale “documentazione” delle scelte dell’utente consente poi all’editore di non riproporre l’informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l’utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all’uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all’informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 [3118884], 4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.
La normativa sui cookie definisce questo cookie come tecnico: significa che dentro puoi memorizzarci solo ed esclusivamente questa singola scelta.
Le sanzioni previste
Nel caso in cui si dovesse del tutto omettere la presentazione dell’Informativa Breve o se ne dovesse mostrare una inidonea, il provvedimento del 2014 prevede sanzioni che vanno dai 6.000€ ai 36.000€:
Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all’art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 [3118884], 7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.