Quando cerchi su Google informazioni sull’ecommerce la keyword che usi è “ecommerce“.
Quando leggi un articolo su Internet le keyword che trovi sono “ecommerce”, “Commercio elettronico“, “eshop”, ecc.
Se chiedi informazioni parli di “ecommerce”.
Quando ti riferisci al tuo sito pure usi la parola “ecommerce”.
Com’è possibile che una stessa parola abbia così tante accezioni?
E’ necessario fare qualche specificazione perchè altrimenti non ci raccapezziamo più nella immensa mole di informazioni che bisogna conoscere.
In questo post, in particolare, vorrei soffermarmi sulle possibili accezioni che il termine “ecommerce” acquista per il diritto in relazione allo status delle parti coinvolte.
Può sembrare un esercizio di stile o una classificazione dogmatica senza alcuna ripercussione nella pratica ma credimi se ti dico che non è così.
Sui forum si leggono spesso domande che fanno riferimento all’ecommerce, poste da persone che cercano informazioni legali, burocratiche o tributarie.
Come se un thread su un forum potesse essere esaustivo su un argomento tanto ampio.
Quello che non sa chi pone queste domande, infatti, è che non esiste LA (nota il maiuscolo) disciplina del commercio elettronico. Non esiste L’obbligo tributario (nota il maiuscolo). Non esiste L’adempimento burocratico (nota il maiuscolo).
Esistono, invece, innumerevoli norme che disciplinano aspetti della vita e dell’attività di un’impresa e che per analogia vengono applicate al commercio elettronico. Così come esistono norme che si applicano in maniera specifica alle vendite cosiddette “a distanza fuori dai locali commerciali” o con “strumenti telematici” o con “strumenti informatici”.
Combinate e sistematicamente interpretate tutte queste norme danno come risultato la disciplina applicabile al singolo caso concreto.
La prima e più importante classificazione che va tenuta a mente se si intende iniziare a cercare qualche informazione si fonda sullo status delle parti che vengono coinvolte nella transazione commerciale.
La domanda che devi porti è “A chi voglio vendere?”.
E già, perchè se vendi al dettaglio, e quindi a consumatori, sarai soggetto ad una disciplina diversa da quella alla quale saresti soggetto se vendessi ad altre imprese, o se vendessi alla Pubblica amministrazione.
Ci sono differenze in tema di informazioni essenziali da fornire prima della vendita, differenze in ordine al diritto di recesso, differenze in ordine alla normativa di riferimento generale, e molte altre.
Di seguito, quindi, ti propongo la…
…Classificazione delle specie di ecommerce in relazione allo status dei soggetti coinvolti nella transazione
Business to Business (B2B)
E’ la vendita all’ingrosso, quella che avviene tra soggetti qualificabili come imprenditori o professionisti.
La cosa curiosa è che questa specie si è delineata molto prima della nascita di Internet, quando venivano utilizzate reti private per gli scambi tra imprese.
Business to Consumer (B2C)
E’ la vendita al dettaglio, quella che vede come parte coinvolta il consumatore, la persona fisica che pone in essere la transazione per scopi estranei all’attività professionale eventualmente svolta.
Consumer to Business (C2B)
Si realizza allorquando sia l’imprenditore ad avvalersi di un servizio (o ad acquistare un bene) prestato dal consumatore. Come esempio puoi immaginare l’acquisto di materiale per l’ufficio venduto da un privato su eBay ed acquistato, appunto, da un imprenditore che lo utilizzerà per l’esercizio della propria attività di impresa (qualora l’acquirente dovesse acquistarlo per scopi estranei all’attività professionale – nell’esempio l’impresa – si avrebbe la diversa specie della transazione C2C esposta di seguito).
Consunsumer to Consumer (C2C) / Person to person (P2P)
Sono di questa specie tutte le transazioni che avvengono tra privati.
L’esempio classico è eBay. Vorrei farti notare anche che eBay non interviene nella transazione limitandosi ad offrire semplicemente la struttura necessaria affinchè lo scambio possa avvenire. Quindi la presenza di eBay non influisce sulla qualificazione della transazione come C2C.
Business to Public administration/Government (B2Pa o B2Go)
Si configura quando una delle parti è la Pubblica amministrazione e l’altra un’imprenditore o un professionista.
Business to Employee e Business to Enterprise (B2E)
La prima specie riguarda l’attività di vendita di beni e servizi ai propri dipendenti (hai presente lo spaccio aziendale? Questa è la versione virtuale); la seconda specie si configura quando si allestisce una struttura informatica volta a favorire l’interazione tra settori anche distanti di una stessa impresa.
Altre specie
Esistono anche altre specie di attività commerciali che non rilevano ai fini del presente articolo e quindi te le accenno soltanto:
- Citizen to Government (C2G)
- Government to Citizen (Go2C)
- Government to Government (Go2Go)
Fanno riferimento, in sostanza, alle relazioni che la Pubblica amministrazione può porre in essere con i vari attori sociali, siano essi imprese o cittadini.
Come vedi l’ecommerce non è uno. Proprio questa sua immensa variabilità può spesso indurre in errore chi vi si avvicina per la prima volta.
A seconda della specie di commercio elettronico che intendi svolgere, quindi, dovrai rispettare norme e adempiere ad obblighi anche molto diversi tra loro.
Per esempio se intendi sovolgere commercio elettronico Business to Business e Business to Consumer, dovrai allestire aree separate sul tuo ecommerce per ognuna delle due categorie, una per i consumatori ed una per i professionisti ed imprenditori.